Il Consiglio Nazionale Forense, in risposta al COA di Pisa chiedeva di sapere se in caso di autocertificazione relativa all’insussistenza dei requisiti di permanenza all’Albo previsti dal D.M. 47/2016 (come modificato dal D.M. 174/2021) fosse possibile per il COA procedere alla cancellazione d’ufficio ex art. 21 L. 247/2012, in mancanza di adozione del decreto ministeriale volto a fissare le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, con il Parere n. 4 del 13 marzo 2025 ha ricordato che "l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare".