La Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 11917 del 6 maggio 2025 ha enunciato che “In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito, o dal disconoscimento di un debito preesistente, in sede giudiziale, devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 e sempreché l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa”.