Con Principio di diritto n. 4 del 14 aprile l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ambito della disciplina CFC (Controlled Foreign Companies), un risarcimento del danno ottenuto da una società estera controllata, a seguito di un accordo transattivo per l’interruzione di un’attività economica reale, non può essere considerato "passive income" ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. b) del TUIR.
La norma CFC, ispirata alla Direttiva ATAD, punta a contrastare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva mediante la riallocazione per trasparenza dei redditi di società estere a bassa fiscalità ai soggetti italiani che le controllano.
Tuttavia, spiegano le Entrate, il risarcimento in questione, volto a compensare le spese sostenute per l'avviamento di un'attività imprenditoriale, non rientra in nessuna delle categorie di redditi passivi (come interessi, canoni, dividendi, ecc.) previste dalla normativa, e non costituisce quindi un presupposto per l’applicazione della disciplina CFC, in particolare con riferimento alla condizione della realizzazione, da parte dell'entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, di oltre un terzo dei proventi complessivi.
Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
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Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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