Martedì 7 maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc: pronto il modello per comunicare l'adesione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del D.lgs n. 218/1997 e recentemente introdotto in attuazione della riforma dell’accertamento (Dlgs n. 13/2024) consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione (PVC) emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile.
Il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può quindi scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte.
Aderendo a tale istituto, infatti, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (1/3 del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a 1/6 del minimo

Rientrano nell'istituto le violazioni in materia di:

  • Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali
  • Imposte sostitutive
  • Iva
  • Contributi previdenziali
  • Irap
  • Ivie
  • Ivafe
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria/catastale
  • Imposte sulle successioni e donazioni
  • Imposta sulle assicurazioni
  • Crediti di imposta e agevolativi.

Per aderire il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché l’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate. La comunicazione, per la quale è disponibile un modello fac-simile, va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

Vai alla sezione dedicata.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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