L'Art. 16-bis, comma 8 del Tuir prevede che, in caso di vendita di unità immobiliare sulla quale siano stati realizzati interventi di ristrutturazione edilizia, "la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare".
Il venditore, però, come indicato nella Circolare n. 7/2021 dell'Agenzia Entrate, può mantenere il diritto a usufruire delle detrazioni non utilizzate se le parti contraenti formalizzano e sottoscrivono tale volontà in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, in cui deve essere precisato che l'accordo di lasciare al venditore il diritto a continuare a usufruire delle agevolazioni fiscali esisteva dalla data del rogito.
La risposta è stata fornita dall'Agenzia Entrate sulla rivista telematica FiscoOggi.
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