Con Circolare n. 9/2021 l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli fornisce alcuni chiarimenti circa il perimetro di applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto "Rilancio" (art. 124, comma 1), che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto di determinati beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e per la cui cessione è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva al 5%.
Il comma 2 del citato art. 124 ha disposto tuttavia che, per il contenimento dell'emergenza, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sarebbero state esenti dall'IVA.
Nella Circolare l'ADM, ai fini di una corretta applicazione del trattamento IVA afferente ai beni in questione, precisa che:
Ai beni compresi nell'Allegato 2.1, invece, si applica l'esenzione dall'IVA per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda i beni elencati nell'Allegato 2.2, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l'esenzione dall'IVA si applica per le importazione effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
Programma in MS Excel per la gestione dei beni ammortizzabili.
Determina ammortamenti civilistici e fiscali, plusvalenze/minusvalenze civilistice e fiscali. Prospetti di riepilogo in base alla tipologia del contribuente.
Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani: fiscale e gestionale/strategico.
Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori. Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
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