Con Circolare n. 2/E del 14 marzo l'Agenzia delle Entrate illustra le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 87/2024.
Tra Tra le novità in materia di imposta di registro il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione.
In materia di trasferimento d'azienda, invece, viene espressamente ammessa, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote previste per il trasferimento a titolo oneroso dei singoli beni e diritti che la compongono, in luogo di un’aliquota unica.
Relativamente all'accesso alle banche dati del Catasto, al fine di incentivare l’utilizzo dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, viene razionalizzata anche la disciplina relativa all’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.
In particolare, per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24.
Inoltre:
Programma in MS Excel per la gestione dei beni ammortizzabili.
Determina ammortamenti civilistici e fiscali, plusvalenze/minusvalenze civilistice e fiscali. Prospetti di riepilogo in base alla tipologia del contribuente.
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Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
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