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Martedì 2 aprile 2024

Tax credit turismo: approvato il modello per comunicare la cessione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provvedimento del 27 marzo l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del
credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Approvato anche il modello di comunicazione con le relative istruzioni (articoli 1 e 4 del DL n. 152/2021).

Le cessioni dei suddetti crediti devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con lo stesso provvedimento. Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, precisano le Entrate, l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.
La tracciabilità è assicurata dall’attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate. 
In alternativa all’ulteriore cessione, precisano ancora le Entrate, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alle Risoluzioni n. 47/E (credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator) e n. 73/E (credito d’imposta a favore delle imprese turistiche) del 2023.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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