Con Provvedimento del 27 marzo l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del
credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Approvato anche il modello di comunicazione con le relative istruzioni (articoli 1 e 4 del DL n. 152/2021).
Le cessioni dei suddetti crediti devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con lo stesso provvedimento. Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, precisano le Entrate, l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.
La tracciabilità è assicurata dall’attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate.
In alternativa all’ulteriore cessione, precisano ancora le Entrate, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alle Risoluzioni n. 47/E (credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator) e n. 73/E (credito d’imposta a favore delle imprese turistiche) del 2023.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi