Ad integrazione delle indicazioni fornite con la circolare 10 luglio 2020 n. 84 e con il messaggio 17 giugno 2020 n. 2489, in materia di integrazione salariale e Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), l'Inps rilascia le istruzioni operative per consentire alle aziende che richiedono l'assegno ordinario con causale "Covid-19" l'invio dell'autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito" come parte integrante della domanda di concessione della prestazione.
Con il file Excel allegato al Messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020 il datore di lavoro potrà calcolare e comunicare, per ogni unità produttiva, l'esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite e risalire al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.
Relativamente alle richieste di assegno ordinario già inviate, il file può essere fornito dall'azienda tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale aziende.
L'Inps precisa infine che, in caso di mancata trasmissione del file excel, l'Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. La trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà quindi essere effettuata con la massima tempestività.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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