Il termine di scadenza per l’invio dell’autodichiarazione aiuti di stato Covid è stato differito dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023. Lo segnala l'Agenzia delle Entrrate nel Comunicato stampa del 29 novembre.
Il nuovo termine, disposto con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate pubblicato nella stessa giornata, accoglie le richieste di alcuni professionisti incaricati di trasmettere le autodichiarazioni per conto dei loro assistiti che hanno incontrato difficoltà di accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell’adempimento.
La proroga era stata richiesta anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito del RNA.
"Si tratta di un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i Commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti. Quando l’apparato pubblico evidenza difficoltà nel fornire i servizi necessari ai cittadini è però indispensabile una maggiore tempestività per evitare che all’adempimento si sommino difficoltà operative che non possono che creare tensioni e malumori”. “Auspichiamo un futuro, molto prossimo, in cui non sia più necessaria la continua richiesta di proroghe, ma che sia caratterizzato da un minor numero di adempimenti di cui, sovente, non si scorge l’effettiva utilità. I Commercialisti sono pronti a contribuire in modo decisivo a quest’opera di semplificazione", ha commentato il Presidente dei Commercialisti, Elbano de Nuccio.
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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