Nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto "Rilancio" a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19.
Relativamente al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186 Decreto "Rilancio") viene chiarito che, limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell'agevolazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime «de minimis» previsto dai Regolamenti europei nel rispetto dello stanziamento previsto per l'anno 2020 pari a 60 milioni.
L'Agenzia Entrate ricorda inoltre che l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d'imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente).
Ricordiamo che, per l'anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l'accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi