La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso al 31 agosto 2020 il periodo di fruizione del congedo Covid-19 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Con la circolare del 3 settembre 2020, n.99 l'Inps fornisce informazioni in relazione alle modifiche apportate dalla legge 77/2020 alla precedente normativa, oltre ad istruzioni amministrative in merito al diritto alla fruizione del congedo Covid-19 e dei permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992.
In particolare, il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
In alternativa al congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o servizi integrativi dell'infanzia, nelle modalità e secondo le istouzioni fornite dall'Istituto, da ultimo, con la circolare INPS 17 giugno 2020, n.73.
Nella Circolare, inoltre, viene precisata la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria, che può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata.
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi