Ad integrazione della Circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 l'Inps fornisce uove indicazioni in merito all'applicazione dell'incentivo "IO Lavoro" per l'assunzione di persone disoccupate in regioni "meno sviluppate", "in transizione" o "più sviluppate".
Il requisito di disoccupazione, ricorda l'Istituto, deve essere posseduto dai soggetti privi di impiego, destinatari delle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, a seconda che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, o che abbiano già compiuto 25 anni di età.
Pertanto, precisa l'Inps nel Messaggio n .4191 del 10 novembre, essendo emersa la necessità di sospendere temporaneamente la verifica del requisito riguardante lo stato di "privo di impiego" per permettere all'ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica, le istanze per il riconoscimento dell'agevolazione già inoltrate e non accolte provvisoriamente, potranno essere nuovamente inviate.
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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