Con il Provvedimento dell'11 settembre l'Agenzia delle Entrate ha fissato l'ammontare massimo del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
In particolare, è stata determinata la misura percentuale che permette di calcolare l'importo spettante ad ogni richiedente.
La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto.
Questa percentuale è il risultato tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro.
I beneficiari possono visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Possono inoltre scegliere:
La comunicazione all'Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre e può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia (Entratel/Fisconline).
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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