Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 16399 del 18 giugno 2025.
La convocazione dell’assemblea di condominio non può avvenire tramite utilizzo dell'e-mail ordinaria, anche qualora il condomino abbia autorizzato l’amministratore ad inviare al suo indirizzo di posta elettronica semplice, tutte le comunicazioni del condominio.
L’elenco dei mezzi con cui deve essere inviato l’avviso di convocazione, infatti, è tassativo.
Secondo l'articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile la convocazione dell'assemblea condominiale può avvenire solo tramite raccomandata, Posta Elettronica Certificata (PEC), fax o consegna a mano, con firma di ricezione da parte del condomino, che attesta l'avvenuta convocazione.
Le email ordinarie, dunque, anche se autorizzate non rientrano in questo elenco in quanto non garantiscono la certezza di ricezione da parte dei destinatari e la certezza giuridica.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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