Sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia è stato pubblicato il Provvedimento riguardante le disposizioni sul deposito telematico, presso gli Uffici del Pubblico Ministero, delle memorie, documenti, richieste e istanze ex art. 415-bis, co. 3, c.p.p., dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., della querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p..
Il provvedimento va a sostituire le specifiche tecniche in precedenza individuate con il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati n. 10667.ID del 4 novembre 2020.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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