Con l'ordinanza n. 15289 del 17.07.2020, la Corte di Cassazione, sez. V, conferma che per il notificante, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, la notifica si perfeziona il giorno della spedizione e non in quello di ricevimento.
Nel caso di specie essendo il deposito della sentenza stato effettuato in data 1° luglio 2009 ed applicandosi l'art. 327 c.p.c. all'epoca in vigore, il termine ultimo per l'impugnazione è calcolato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, e 2963, comma 4, c.p.c., "ex nominatione dierum" e quindi la decadenza si sarebbe verificata alla mezzanotte del 1° luglio 2010.
Dovendosi aggiungere però i 92 giorni costituiti dalla sospensione dei termini feriali del 2009 e da quella del 2010 il termine ultimo diventava il 1° ottobre 2010.
Poiché risulta che la notifica è stata avviata in data 1° ottobre 2010 (non 2011 come erroneamente indicato nell'ordinanza), per il principio di scissione della notifica (ex pluribus: Cass., 3755/2015; Cass., 27538/2017) l'appello deve ritenersi tempestivamente proposto.
Per il testo integrale dell'ordinanza clicca qui.
Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani: fiscale e gestionale/strategico.
Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori. Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
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