La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Foglio di lavoro MS Excel per il calcolo della deducibilità fiscale dei costi auto, utilizzabile per beni in proprietà, leasing, noleggio o comodato; in ambito aziendale o per uso promiscuo, con soggetto impresa o agente.
Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” impone all’imprenditore di dotarsi di strumenti adeguati per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e per l’assunzione di idonee iniziative.
In particolare, la norma prevede testualmente che: - l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; - l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo.
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