Giovedì 6 febbraio 2025

Il riordino delle detrazioni IRPEF 2025

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
PDF

La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l’art. 16-ter per disciplinare il riordino delle detrazioni IRPEF, limitandone la fruizione per i percettori di reddito superiore a 75mila euro.

Il primo comma dell’art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L’importo base di cui al comma 2 è pari a:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

Il coefficiente di cui al comma 3 è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

Quindi, per esempio:

  • un contribuente con un reddito IRPEF inferiore a 75.000 euro non avrà alcun limite alle detrazioni;
  • un contribuente con un reddito IRPEF di 80.000 euro e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 9.800 euro (14.000 x 0,70);
  • un contribuente con un reddito IRPEF superiore a 100.000 e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 5.600 euro (8.000 x 0,70).

Sono escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese:

  • le spese sanitarie detraibili;
  • le somme investite nelle start-up e PMI innovative;
  • le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR;
  • gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, ossia interessi e oneri accessori sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui per contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024 per l’abitazione principale;
  • i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f) aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
  • i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
  • nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Crediti debiti: valutazione costo ammortizzato 2025

    Crediti debiti: valutazione costo ammortizzato 2025

    Programma in Excel per determinare il valore dei crediti e debiti in base al criterio del “costo ammortizzato”.
    La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/15 prevede, in generale e salvo eccezioni, la valutazione dei crediti e dei debiti non più al valore nominale, ma con il criterio del costo ammortizzato. Infatti ai sensi del nuovo art. 2426 c.1 n.8 del codice civile i crediti e debiti vanno valutati applicando il criterio del costo ammortizzato e tenendo conto del fattore temporale.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025

    Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico

    Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico

    La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Altre notizie

tutte le notizie

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS