In relazione all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.
L’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. Sono dunque da considerarsi superate le indicazioni precedentemente fornite da Registri delle imprese locali (vedi La PEC della società è valida anche per gli amministratori).
Le società già esistenti possono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
L’obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.
L’obbligo si estende a tutte le società di persone e di capitale, con l’eccezione delle società semplici (salvo quelle agricole) e delle società di mutuo soccorso. Non si applica ai consorzi e alle società consortili, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.
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Determina ammortamenti civilistici e fiscali, plusvalenze/minusvalenze civilistice e fiscali. Prospetti di riepilogo in base alla tipologia del contribuente.
Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
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