Giovedì 20 febbraio 2025

La donazione con patto riversibilità per premorienza non preclude l'agevolazione prima casa

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
PDF
La donazione con patto riversibilità per premorienza non preclude l'agevolazione prima casa

Risposta a interpello AE n. 27/2025.

Per godere dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa è ovviamente necessario non averne altre, o impegnarsi a cederle: occorre quindi "liberarsi" della proprietà di quella precedente.

Se si vuole che la casa precedente resti nella propria disponibilità, o, comunque, in famiglia, la più fidata resta ... la mamma, disponibile alla restituzione, ove occorra. In caso di sua premorienza, però, l'immobile finirebbe in eredità anche agli altri suoi figli. Per evitarlo si può ricorrere in tal caso alla condizione di riversibilità (art. 791 c.c.) che, risolvendo gli effetti della donazione, fa tornare al donante la proprietà del bene, che non entra quindi nell'asse ereditario, avendo cura di precisare che la riversibilità opera solo per la premorienza della donataria, la mamma, e non anche dei suoi discendenti.

Non ce n'era bisogno, ma qualcuno ha pensato di chiedere all'agenzia delle entrate se anche questo trasferimento, considerato "instabile" in quanto condizionato risolutivamente, potesse consentire al donante di chiedere l'agevolazione per la nuova prima casa; se cioè dopo la donazione potesse dovesse ritersi ugualmente soddisfatto "il requisito di non possidenza di altro immobile acquistato con l'agevolazione in parola, di cui alla citata lettera c) della Nota Il bis" del TUR.

L'agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 27/2025, l'ha confermato senza esitazioni, perché la donazione "è immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell'immobile alla madre donataria al momento della stipula dell'atto".

Questa volta è andata bene, la roulette russa dell'interpello andrebbe però maneggiata con maggior prudenza...

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025

    Il Concordato Preventivo Biennale: informativa aggiornata 2025

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico

    Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico

    La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Prestito tra familiari

    Prestito tra familiari

    Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
    Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.

    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS