Martedì 27 maggio 2025

Quando l’Agenzia delle entrate scavalca le richieste del contribuente. Niente plusvalenza per la rivendita dopo il Sismabouns

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
PDF
Quando l’Agenzia delle entrate scavalca le richieste del contribuente. Niente plusvalenza per la rivendita dopo il Sismabouns

Risposta ad interpello n. 137/2025.

Se si vende una casa per cui è stato chiesto il Superbonus, è noto, occorre pagare una plusvalenza, anche se si vende oltre i cinque anni dall’acquisto: l’obiettivo, in sé lodevole, è di evitare che si speculi su un arricchimento ottenuto con soldi pubblici.

L’esito della norma, inserita lo scorso anno all’art. 67, comma 1, lett. b bis) del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), produce spesso risultati aberranti, specie quando i lavori riguardano le parti comuni, ma nel caso esaminato dall’Istante sembrava trovare una ragione.

L’attuale venditore aveva infatti comprato dal costruttore un immobile beneficiando delle detrazioni c.d. Super Sismabonus (art. 16, c.1 septies D.L.4 giugno 2013, n. 90 e artt. 119 e 121 D.L.19 maggio 2020, n. 34 conv. L. 17 luglio 2020, n. 77) mediante opzione per la cessione del credito corrispondente ex art. 121 del medesimo D.L. n. 34/2020.

In caso di riduzione di due classi sismiche aveva quindi risparmiato sino a 81.600 euro: l’85 del prezzo sino ad un massimo di 96.000 euro.

Si aspettava quindi di pagare la nuova imposta sulla plusvalenza, dato che la norma la prevede per le cessioni effettuate nei dieci anni dalla fine lavori, terminati nel 2021.

Il ricorrente, pur buttando lì l’eventuale inapplicabilità della plusvalenza, si concentrava infatti sulla modalità del suo calcolo, chiedendo all’agenzia se dal costo di acquisto si dovesse decurtare “il credito d'imposta corrispondente alla detrazione medesima” (ex art. 68 Tuir): si sarebbe accontentato di calcolare la plusvalenza sulla differenza tra il corrispettivo percepito con la vendita e quello a suo tempo versato con l’acquisto, aumentato però delle spese notarili, e non diminuito dalla detrazione Super Sismabonus.

L’agenzia sembra partire all’attacco, rammentando che, se alla cessione i lavori si sono conclusi da non più di cinque anni, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora, come in questo caso, si sia fruito dell'incentivo al 110% e siano state esercitate le opzioni ex art. 121, c. 1, lett. a) e b), DL 34/ 2020.

D’altra parte, i beni non erano stati acquisiti per successione e il cedente non vi aveva mai risieduto, sembra quindi suggerire il pagamento dell’imposta sostitutiva al 26 %.

Ma poi, a sorpresa, cita le “istruzioni operative fornite con la circolare del 13 giugno 2024, n. 13/E, che "atteso il tenore letterale della norma, che fa riferimento agli immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati", limita la plusvalenza alla sola "prima cessione a titolo oneroso” all'atto della quale i lavori si siano conclusi da non più di dieci anni  e non anche alle eventuali successive cessioni dell'immobile (ad esclusione delle ipotesi d'interposizione ex art. 37 DPR 600/1973, qui non ricorrenti).

Ribadisce che questa plusvalenza “riguarda la prima cessione d'immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest'ultima e dalla tipologia d'intervento effettuato”.

E, dato che nell'ipotesi dell'acquisto di case antisismiche la «prima cessione» di immobili viene effettuata dalle imprese che hanno realizzato gli interventi sull’immobile e che vendendolo nei 30 mesi hanno consentito all'acquirente l'applicazione del Superbonus, “La successiva rivendita dell'immobile non rientra […] nel perimetro applicativo del citato articolo 67, comma 1, lett. b bis) del TUIR”. "Ciò posto, nel caso in esame […] non si realizza una plusvalenza ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b bis), del TUIR. 7".

Una volta tanto l’Agenzia, non si sa quanto consapevolmente, stupisce e supera le aspettative del contribuente.

Visti i termini stretti di questo caso, rammenta però che, com’è ovvio, l’ordinaria plusvalenza per le vendite infra-quinquennali (art. 67 lett. b) TUIR) continua ad applicarsi, e quindi, in ogni caso, se non si vuol pagare … di aspettare a rivendere.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS