Con la Circolare n. 75 del 6 maggio 2021 l'Inps, oltre a fornire chiarimenti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, fornisce istruzioni per l’esercizio, da parte degli assicurati, del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l’individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del c.c.).
Relativamente al primo punto l'Istituto chiarisce che la contribuzione indebitamente versata non può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Tale interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi.
Crediti debiti: valutazione costo ammortizzato 2025
Programma in Excel per determinare il valore dei crediti e debiti in base al criterio del “costo ammortizzato”.
La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/15 prevede, in generale e salvo eccezioni, la valutazione dei crediti e dei debiti non più al valore nominale, ma con il criterio del costo ammortizzato. Infatti ai sensi del nuovo art. 2426 c.1 n.8 del codice civile i crediti e debiti vanno valutati applicando il criterio del costo ammortizzato e tenendo conto del fattore temporale.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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